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Reclami

La Banca di Pesaro Credito Cooperativo pone al centro della propria attività la relazione con il Cliente, prestando attenzione alle Sue esigenze ed operando con la massima cura per individuare e rimuovere le cause che hanno provocato un reclamo, al fine di migliorare costantemente la qualità dei servizi.

Per eventuali contestazioni in merito ad un comportamento o un’omissione riferibile a prodotti e servizi bancari e finanziari, alla prestazione di servizi di pagamento o a servizi di investimento o all’attività di distribuzione assicurativa può essere presentato un reclamo, anche mediante il modulo scaricabile dal link sotto riportato, a mezzo:

  • posta ordinaria all’indirizzo: Banca di Pesaro – Ufficio Reclami c/o Ufficio Legale – Via F.lli Cervi sc – 61122 Pesaro (PU) (e per conoscenza alla propria Dipendenza)
  • posta raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Banca di Pesaro – Ufficio Reclami c/o Ufficio Legale – Via F.lli Cervi sc – 61122 Pesaro (PU) (e per conoscenza alla propria Dipendenza)
  • posta elettronica alla casella banca@pesaro.bcc.it
  • posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo bancadipesaro@legalmail.it
  • consegna manuale direttamente presso la Dipendenza della Banca, richiedendo il rilascio di una ricevuta

Link – Scarica il modulo per presentare il reclamo

Dopo aver ricevuto un reclamo, l‘Ufficio Reclami della Banca invia tempestivamente al Cliente una conferma di avvenuta ricezione dello stesso, verificando se del caso la corretta legittimazione del reclamante. Successivamente provvede ad inviare al Cliente la lettera di chiusura del reclamo con lo stesso mezzo con il quale è pervenuto (cartaceo, raccomandata A/R, email o PEC) entro i termini previsti dalla normativa di riferimento di seguito riportati:

  • 60 giorni di calendario per reclami aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari;
  • 60 giorni di calendario per reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento e la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;
  • 45 giorni di calendario per i reclami aventi ad oggetto l’attività di distribuzione assicurativa svolta da dipendenti e collaboratori;
  • 15 giorni lavorativi per i reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento. In situazioni eccezionali, se la Banca di Pesaro non può rispondere entro i 15 giorni lavorativi, invia una prima risposta indicando le ragioni del differimento della risposta definitiva al reclamo e specificando il termine entro il quale fornirà la risposta definitiva. In ogni caso il termine per il riscontro definitivo non supera i 35 giorni lavorativi.

Ricordiamo che per formulare una richiesta di rimborso relativa ad operazioni effettuate con carte di pagamento, prima di presentare un reclamo è necessario procedere alla compilazione dell’apposito modulo disconoscimento da indirizzare direttamente a backoffice.issuing@iccrea.bcc.it .

Link – Scarica il modulo per il disconoscimento

Per i reclami relativi alla struttura e alle caratteriste dei prodotti assicurativi, alla relativa documentazione d’offerta, e alla gestione del rapporto contrattuale con le compagnie di assicurazione è necessario rivolgersi direttamente alla Compagnia di Assicurazione di riferimento.

Per i reclami relativi a presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento di una forma pensionistica complementare è necessario rivolgersi direttamente alla SGR di riferimento che ha istituito il Fondo Pensione.


Resta ferma la facoltà per il cliente, nel caso in cui non sia soddisfatto del riscontro al reclamo fornito dalla Banca di Pesaro ovvero in caso di mancata risposta da parte della stessa entro i termini fissati dalla normativa, di rivolgersi a uno dei seguenti enti preposti alla risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

consultabile per i prodotti e servizi bancari. Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it o richiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia.
Dal 1° ottobre 2022 non potranno essere sottoposte all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di presentazione del ricorso, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia.
Ciò implica, ad esempio, che un ricorso presentato il 1° settembre 2026 potrà avere ad oggetto solo operazioni o comportamenti successivi al 1° settembre 2020, purché siano decorsi senza esito i termini previsti dalla normativa di riferimento dalla data di trasmissione del reclamo, oppure vi sia stata risposta da parte della Banca di Pesaro.


Guida all’utilizzo del Portale ABF
ABF in parole semplici
Modulo per il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

consultabile per i servizi e le attività di investimento e per lo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa in relazione ai prodotti di investimento assicurativi nonché per eventuali doglianze e segnalazioni relative al contenuto dei Key Information Document (KID) dei prodotti finanziari e assicurativi di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ACF e l’ambito della sua competenza consultare il sito www.acf.consob.it . Il diritto di ricorrere all’Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti


Guida Arbitro per le Controversie Finanziarie

Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione

per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it


Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario
Modello di domanda di mediazione

Altro organismo di mediazione

iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.
Il ricorso a uno degli organismi sopra elencati è condizione necessaria per poter ricorrere all’autorità giudiziaria
Per l’attività di distribuzione assicurativa
resta altresì ferma la facoltà per il cliente, nel caso in cui non sia soddisfatto del riscontro al reclamo fornito dalla Banca di Pesaro ovvero in caso di mancata risposta da parte della stessa entro i termini fissati dalla normativa, di rivolgersi a:


Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

consultabile per l’attività di distribuzione assicurativa svolta direttamente dalla Banca di Pesaro in relazione ai prodotti assicurativi danni e ai prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi, nonché per questioni attinenti al rapporto contrattuale, alla gestione dei sinistri e alla documentazione informativa dei prodotti assicurativi (fatta eccezione per il KID).
Le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all’IVASS e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it


Guida sulla presentazione dei reclami

In merito ai dati quantitativi dei reclami ricevuti, la Banca pubblica annualmente un rendiconto sull’attività di gestione dei reclami. I rendiconti si possono consultare ai link sotto riportati.

 
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